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意大利民事诉讼法典.doc.doc

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文档介绍

文档介绍:1 Codice di Procedura Civile Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I: ANI GIUDIZIARI Capo I: DEL GIUDICE Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E PETENZA IN GENERALE Art. 1 (Giurisdizione dei giudici ordinari) La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. Art. 2 (Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione) La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto. Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. Art. 3 (Pendenza di lite davanti a giudice straniero) La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa. .: Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. Art. 4 (Giurisdizione rispetto allo straniero) Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi e' residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o essioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. .: Ar